Art. 25.
(Elenchi degli operatori).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi secondo le categorie delle attività previste dal regolamento. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 23 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
      2. L'iscrizione negli elenchi regionali individua gli operatori dell'agricoltura biologica riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 22, anche al fine di usufruire delle agevolazioni e delle provvidenze pubbliche.
      3. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
      4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero si scambiano le informazioni relative alla posizione degli operatori nel sistema di controllo.
      5. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.